Dekra Italia ha tenuto presso la propria sede di Cinisello Balsamo un incontro di approfondimento sul nuovo codice doganale comunitario (CDU - Reg. 952/13, oltre a Regolamento delegato, Reg. 2446/15, e Disposizioni applicative del CDU, Reg. 2447/15) ipotizzando i possibili scenari e le opportunità che si delineeranno sia per le aziende di produzione che per gli operatori del trasporto e della logistica.
Insieme ad un pool di avvocati competenti in dogane e trasporti, Donatella Rampinelli, senior advisor Dekra Italia, ha moderato la mattinata di approfondimento, fortemente voluta per avvicinare alla questione anche chi non è solito trattare tali argomenti, visto che, come sottolineato anche dal primo relatore, avvocato Ettore Sbandi dello Studio Legale Tributario SPF, «la questione dogane deve essere vista in ottica di maggiore competitività per l'azienda, perché, contrariamente a quanto si pensi solitamente, non è solo lo spedizioniere ad essere interessato ai nuovi obblighi del Codice, ma sono coinvolti tutti i dipartimenti aziendali».
L’applicazione completa del codice doganale dell’Unione è prevista per il 1° maggio 2016 (art. 288 paragrafo 2, come rettificato in G.U. L 287 del 29.10.2013), con contestuale abrogazione del Reg. (CEE) n.3925/91, del Reg. (CEE) n.2913/92 e del Reg. (CE) n.1207/2001.
Che cosa cambierà
Il nuovo Regolamento prevede che le autorità doganali e gli operatori economici possano scambiarsi informazioni, anche non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, ai fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Degna di nota è inoltre la possibilità concessa ai rappresentanti doganali di non presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza (mandato), a condizione, però, di essere comunque in possesso della documentazione da esibire a seguito di espressa richiesta.
È questa una notevole semplificazione, soprattutto per coloro che svolgono in maniera continuativa attività di rappresentanza in dogana, come gli spedizionieri doganali. Per favorire e rendere più agevoli gli scambi con Paesi terzi, il nuovo codice doganale consente maggiore mobilità dei rappresentanti, doganalisti debitamente accreditati e certificati AEO su tutto il territorio dell’Unione Europea, favorendo, di conseguenza, la concorrenza.
In particolare, l’art. 18 del nuovo CDC dopo aver evidenziato le differenze tra “rappresentanza diretta e indiretta” in dogana, stabilisce che: «Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito».
Le autorità doganali possono quindi autorizzare una persona a presentare, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilita, una dichiarazione doganale per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. A seguito di tale innovazione potrà pertanto accadere che le merci siano presentante presso un ufficio doganale, che dovrà effettuare i consueti controlli fisici, mentre la dichiarazione doganale, dalla quale nascerà l’obbligo del pagamento dei diritti, potrà essere presentata presso un altro ufficio doganale. Ovviamente, è previsto che l’ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana e quello presso il quale sono presentate le merci si scambino le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione in dogana e per lo svincolo delle merci.
Nel precedente codice doganale veniva operata un’articolata distinzione tra: destinazione doganale e regimi doganali; questi ultimi ulteriormente suddivisi in “sospensivi” ed “economici”. Il concetto di destinazione doganale, più nella specie, corrispondeva con l’uso o il trattamento cui le merci non comunitarie erano soggette dal momento della loro introduzione nel territorio della Comunità, previa autorizzazione dell’autorità doganale. La classificazione tra destinazioni e regimi doganali e questi ultimi tra sospensivi ed economici nonché la complessa valutazione delle situazioni, di volta in volta, riferibili alle relative procedure, ha generato una articolata e complessa disciplina a cui il legislatore comunitario ha pensato di porre rimedio. Il codice doganale aggiornato ha semplificato questa regolamentazione, disciplinando unicamente i regimi doganali e i regimi speciali.
Documentazione trasporto internazionale
Attraverso gli avvocati Grazia Torrente e Alessandra Vignone, Studio Legale Internazionale Torrente Vignone, è stata affrontata un'altra questione spinosa come quella del documento di trasporto nell'ambito internazionale, che tutt'oggi ruota attorno alla Convention des Merchandises par Route (CMR) di Ginevra del 1956.
Il CMR è la lettera di vettura internazionale, ossia il documento di consegna preparato dal mittente e controfirmato dal corriere come prova di avvenuta ricezione della spedizione per consegna a destinazione. Essa contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario). Gli stessi elementi si possono avere con documenti separati ed hanno ugualmente valore probatorio.
Il CMR costituisce prova di avvenuta presa in consegna delle merci e del loro stato da parte del vettore e rappresenta essa stessa il contratto di trasporto internazionale. Dalla lettera di vettura risulta l'accordo delle parti sulle cose da trasportare, sulle modalità e condizioni di trasporto, risultando le stesse assoggettate alla Convenzione internazionale CMR.
I due avvocati hanno esaminato le problematiche ricorrenti affrontate dagli operatori e dalle aziende riguardo a tale documentazione, riportate di seguito: individuazione del soggetto tenuto alla compilazione della CMR e quando compilarla; compilazione corretta della CRM; percorso e tratte differenti; coerenza fra documenti del trasporto e altra documentazione; quali documenti avere a bordo.
Autorizzazione AEO
Infine, come sottolineato da Maria Cristina Baglioni, Responsabile Servizio Analisi dei rischi AEO, Client Coordinator, Ufficio delle Dogane Milano 2, il nuovo CDU porterà con sé dei benefici aggiuntivi riservati agli operatori AEO, specificati negli atti delegati al codice doganale.
Tali vantaggi riguarderanno ovviamente i controlli doganali, a seconda del tipo di autorizzazione concessa, e un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti. Altra novità riguarderà le tipologie di AEO, che da tre passeranno a due:
- la prima sul settore della semplificazione doganale, che consente di beneficiare di alcune facilitazioni previste ai sensi della normativa doganale;
- la seconda sul settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.