13-12-2017
L’attività di Maimex, che si rivolge espressamente ai servizi logistici e alle spedizioni internazionali, porta l’azienda quotidianamente a contatto con le ultime evoluzioni normative in termini di processi doganali. Fra le più rilevanti degli ultimi mesi vi è, innanzitutto, la progressiva adozione del sistema di registrazione REX, per la cui comprensione occorre richiamare le disposizioni sull’origine delle merci ai fini doganali, distinguendo l’origine “non preferenziale” dall’origine “preferenziale”.
FACCIAMO IL PUNTO SULL’ORIGINE PREFERENZIALE
Come noto, l’origine delle merci può influenzare la scelta dei Paesi con i quali intrattenere e sviluppare rapporti import/export, per l’esistenza o meno di accordi multilaterali o bilaterali con detti Paesi (o gruppi di Paesi). L’assenza di accordi determina l’applicazione dell’origine comune (o “non preferenziale”, cosiddetto “made in…”), che comporta, all’importazione di merci terze nell’UE, l’applicazione dell’aliquota daziaria riportata nella tariffa doganale; determina altresì l’applicazione di misure all’importazione quali divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine “made in...”, dati statistici.
Per quanto attiene all’“origine non preferenziale”, sono considerate originarie di un paese o territorio, le merci interamente ottenute in detto paese o territorio. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (cfr. art. 60 Reg. UE 952/2013, artt. 31/32 Reg. UE 2015/2446, artt. 57/59 Reg. UE n. 2015/2447).
Le regole per individuare il livello di trasformazione sostanziale sono contenute nell’allegato 22-01 del Reg. 2015/2446 (regola del valore aggiunto, confezione completa, modifica della classificazione tariffaria, regola residuale di classifica). Per le merci non comprese nel menzionato allegato occorre consultare la lista delle regole applicabili secondo la classificazione nella nomenclatura combinata [Table of list of rules applicable to products (following the classification in the CN)]. L’origine non preferenziale delle merci è attestata da certificati di origine rilasciati dalle Camere di commercio dei paesi esportatori.
Per “origine preferenziale” s’intende l’origine delle merci basata su particolari regole o criteri (a volte diversi da quelli stabiliti per l’origine non preferenziale), ai fini dell’applicazione di un trattamento daziario agevolato (pagamento di un dazio ridotto o nullo all’atto dell’importazione delle merci nell’UE o in paesi terzi accordisti).
Le regole per usufruire del trattamento preferenziale (che possono essere diverse da quelle previste dall’art. 60 del CDU) variano in funzione:
- dei singoli accordi – istitutivi di “zone di libero scambio” - stipulati dall’UE con paesi o gruppi di paesi contraenti, contenenti protocolli riguardanti la definizione dei “prodotti originari”;
- delle misure tariffarie adottate unilateralmente dall’UE nei confronti di paesi in via di sviluppo (Sistema delle Preferenze Generalizzate – SPG) o di altri paesi terzi (Preferenze Tariffarie non generalizzate);
- della classificazione doganale delle merci nel Sistema Armonizzato (art. 64 CDU, artt. 37/70 Reg. UE 2015/2446e artt. 60//69 Reg. 2015/2447).
L’origine preferenziale delle merci è certificata dalle autorità doganali o commerciali del Paese esportatore che, a richiesta degli esportatori, rilascia i prescritti certificati EUR.1; è altresì attestata sulle fatture (o altri documenti commerciali) direttamente dagli esportatori. In quest’ultimo caso, per le spedizioni di valore totale inferiore a 6.000 euro l’esportatore che rende l’attestazione d’origine preferenziale su fattura, non necessita di alcuna autorizzazione, mentre per le spedizioni di valore totale superiore a 6.000 euro l’operatore deve essere munito di un’autorizzazione che gli conferisca lo status di “esportatore autorizzato” (cfr. art. 64 del CDU e artt. 67 del Reg. 2015/2447).
Con l’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra l’UE e la Corea del sud, si è verificata la prima novità, costituita dal fatto che l’origine preferenziale delle merci deve essere certificata unicamente mediante l’attestazione dell’esportatore sulla fattura (o altro documento commerciale). Conseguentemente, gli esportatori italiani in Corea del sud di spedizioni di valore totale superiore a 6.000 euro, devono necessariamente richiedere (non potendo ottenere il visto di certificato EUR.1), la qualifica di “esportatore autorizzato”. La seconda novità è dovuta al fatto che dal 1° gennaio 2017, le procedure all’esportazione dai Paesi beneficiari nell’UE nel quadro SPG sono mutate. In particolare, l’SPG si applica: n alle merci esportate da un “esportatore registrato” (sistema REX); n a qualsiasi spedizione di merce, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti spediti non superi i 6.000 euro. Al riguardo, con il sistema di registrazione degli operatori (sistema elettronico di registrazione gestito dalla Commissione UE, REX), gli importatori UE saranno maggiormente tutelati perché potranno fare affidamento su una registrazione qualificata nella banca dati REX, che gli esportatori che intendono beneficiare dell’SPG dovranno effettuare per certificare le loro merci con l’origine preferenziale. A tal proposito occorre però precisare che le false dichiarazioni di origine preferenziale degli esportatori non precludono alle Autorità doganali unionali l’obbligo di procedere al recupero dei dazi all’importazione non riscossi (della relativa IVA sugli stessi) non potendo gli importatori UE opporre alle dogane il principio del legittimo affidamento in virtù della registrazione REX.
In concreto, i Paesi SPG hanno iniziato la registrazione degli esportatori REX il 1° gennaio 2017 perché il sistema REX dovrà essere operativo in tutti i Paesi beneficiari dal 30 giugno 2020. Nelle more, i Paese beneficiari che hanno iniziato la registrazione, potranno continuare a rilasciare FORM-A su richiesta degli esportatori che non si sono ancora registrati al momento della richiesta del predetto certificato.
IL SISTEMA REX: L’ADOZIONE NEL MONDO
Riporto, qui di seguito, le date di entrata in vigore del sistema REX.
1° gennaio 2017 Angola, Burundi, Buthan, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Comore, Congo, Isole Cook, Gibuti, Etiopia, Micronesia, Guinea equatoriale, Guinea Bissau, India, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia, Mali, Nauru, Nepal, Isole Nieu, Pakistan, Isole salomone, Sierra leone, Somalia, Sud Sudan, Sao Tomè & Principe, Ciad, Togo, Tonga, Timor-Leste, Tuvalu, Yemen, Zambia. (al momento, tra questi Paesi solo alcuni esportatori dell’India hanno perfezionato l’iscrizione nella Banca Dati Rex).
1° gennaio 2018 Afganistan, Armenia, Bolivia, Costa d’Avorio, Eritrea, Gambia, Guinea, Malawi, Mozambico, Myammar, Niger, Ruanda, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Siria, Tanzania.
1° gennaio 2019 Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Cambogia, Haiti, Indonesia, Kirghizistan, Lesotho, Madagascar, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Paraguay, Filippine, Samoa, Senegal, Tagikistan, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam.
In concreto, con l’entrata in vigore del sistema REX, gli esportatori dei Paesi beneficiari SPG, anziché richiedere alle loro autorità competenti il rilascio del certificato FORM A, attesteranno sulle fatture d’esportazione (o altri documenti commerciali) l’origine preferenziale delle loro merci in qualità di: a) “esportatori registrati” se il valore totale della spedizione supera 6.000 euro oppure b) “esportatori non registrati” se il valore totale della spedizione non supera i 6.000 euro. Gli obblighi degli “esportatori registrati” sono praticamente simili a quelli degli “esportatori autorizzati”.
Alla data di applicazione del sistema REX, le procedure per l’immissione in libera pratica nell’UE nel quadro SPG saranno le seguenti (cfr. art. 99 Reg. 2015/2447):
- per ogni spedizione dovrà essere compilata un’attestazione di origine preferenziale distinta;
- l’attestazione di origine sarà valida per dodici mesi dalla data del rilascio;
- l’attestazione di origine potrà riguardare più spedizioni se le merci soddisfano talune condizioni.
Quando un dichiarante unionale chiede il trattamento preferenziale all’importazione nell’ambito SPG, fa riferimento all’attestazione di origine preferenziale nella dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica. Tale riferimento è costituito dalla data di rilascio (formato aaaammgg). Se il valore totale dei prodotti originari spediti supera i 6.000 euro, il dichiarante indica anche il numero di “esportatore registrato”. Prima di dichiarare le merci per l’immissione in libera pratica, il dichiarante accerta, tra l’altro:
- sul sito web pubblico (Europe Commission>Taxation and Customs Union>Database>REX>REX number validation): che l’esportatore sia registrato nel sistema REX, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi i 6.000 euro;
- che l’attestazione di origine sia redatta in conformità dell’allegato 22-07 al Reg. 2015/2247.
Il testo dell’attestazione di origine preferenziale su fattura (redatta in inglese, francese o spagnolo) è il seguente: «The exporter ……………………… [Number of Registered Exporter (2) (3), (4)] of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……………………….. preferential origin (5) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ……………….….. (6)».
La lettura dell’ultima nota chiarisce che: «(6) Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera “P”; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera “W” seguita da una voce del sistema armonizzato (ad esempio “W” 9618. Se del caso, la menzione di cui sopra è sostituita da una delle dichiarazioni seguenti ………………... (n.d.r.: in caso di cumulo). In concreto, si tratta delle stesse lettere già riportate sui certificati FORM-A.»
Con l’entrata in vigore del sistema REX:
a) le Autorità dei Paesi esportatori beneficiari effettuano: n verifiche a richiesta delle Dogane unionali; n controlli periodici di iniziativa sugli esportatori (post audit);
b) le Autorità doganali unionali effettuano controlli a posteriori (a scandaglio e/o in caso di dubbi sull’autenticità delle attestazioni d’origine) ricorrendo alla Cooperazione amministrativa con i Paesi esportatori beneficiari.
FACCIAMO IL PUNTO SULL’ORIGINE PREFERENZIALE
Come noto, l’origine delle merci può influenzare la scelta dei Paesi con i quali intrattenere e sviluppare rapporti import/export, per l’esistenza o meno di accordi multilaterali o bilaterali con detti Paesi (o gruppi di Paesi). L’assenza di accordi determina l’applicazione dell’origine comune (o “non preferenziale”, cosiddetto “made in…”), che comporta, all’importazione di merci terze nell’UE, l’applicazione dell’aliquota daziaria riportata nella tariffa doganale; determina altresì l’applicazione di misure all’importazione quali divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine “made in...”, dati statistici.
Per quanto attiene all’“origine non preferenziale”, sono considerate originarie di un paese o territorio, le merci interamente ottenute in detto paese o territorio. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (cfr. art. 60 Reg. UE 952/2013, artt. 31/32 Reg. UE 2015/2446, artt. 57/59 Reg. UE n. 2015/2447).
Le regole per individuare il livello di trasformazione sostanziale sono contenute nell’allegato 22-01 del Reg. 2015/2446 (regola del valore aggiunto, confezione completa, modifica della classificazione tariffaria, regola residuale di classifica). Per le merci non comprese nel menzionato allegato occorre consultare la lista delle regole applicabili secondo la classificazione nella nomenclatura combinata [Table of list of rules applicable to products (following the classification in the CN)]. L’origine non preferenziale delle merci è attestata da certificati di origine rilasciati dalle Camere di commercio dei paesi esportatori.
Per “origine preferenziale” s’intende l’origine delle merci basata su particolari regole o criteri (a volte diversi da quelli stabiliti per l’origine non preferenziale), ai fini dell’applicazione di un trattamento daziario agevolato (pagamento di un dazio ridotto o nullo all’atto dell’importazione delle merci nell’UE o in paesi terzi accordisti).
Le regole per usufruire del trattamento preferenziale (che possono essere diverse da quelle previste dall’art. 60 del CDU) variano in funzione:
- dei singoli accordi – istitutivi di “zone di libero scambio” - stipulati dall’UE con paesi o gruppi di paesi contraenti, contenenti protocolli riguardanti la definizione dei “prodotti originari”;
- delle misure tariffarie adottate unilateralmente dall’UE nei confronti di paesi in via di sviluppo (Sistema delle Preferenze Generalizzate – SPG) o di altri paesi terzi (Preferenze Tariffarie non generalizzate);
- della classificazione doganale delle merci nel Sistema Armonizzato (art. 64 CDU, artt. 37/70 Reg. UE 2015/2446e artt. 60//69 Reg. 2015/2447).
L’origine preferenziale delle merci è certificata dalle autorità doganali o commerciali del Paese esportatore che, a richiesta degli esportatori, rilascia i prescritti certificati EUR.1; è altresì attestata sulle fatture (o altri documenti commerciali) direttamente dagli esportatori. In quest’ultimo caso, per le spedizioni di valore totale inferiore a 6.000 euro l’esportatore che rende l’attestazione d’origine preferenziale su fattura, non necessita di alcuna autorizzazione, mentre per le spedizioni di valore totale superiore a 6.000 euro l’operatore deve essere munito di un’autorizzazione che gli conferisca lo status di “esportatore autorizzato” (cfr. art. 64 del CDU e artt. 67 del Reg. 2015/2447).
Con l’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra l’UE e la Corea del sud, si è verificata la prima novità, costituita dal fatto che l’origine preferenziale delle merci deve essere certificata unicamente mediante l’attestazione dell’esportatore sulla fattura (o altro documento commerciale). Conseguentemente, gli esportatori italiani in Corea del sud di spedizioni di valore totale superiore a 6.000 euro, devono necessariamente richiedere (non potendo ottenere il visto di certificato EUR.1), la qualifica di “esportatore autorizzato”. La seconda novità è dovuta al fatto che dal 1° gennaio 2017, le procedure all’esportazione dai Paesi beneficiari nell’UE nel quadro SPG sono mutate. In particolare, l’SPG si applica: n alle merci esportate da un “esportatore registrato” (sistema REX); n a qualsiasi spedizione di merce, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti spediti non superi i 6.000 euro. Al riguardo, con il sistema di registrazione degli operatori (sistema elettronico di registrazione gestito dalla Commissione UE, REX), gli importatori UE saranno maggiormente tutelati perché potranno fare affidamento su una registrazione qualificata nella banca dati REX, che gli esportatori che intendono beneficiare dell’SPG dovranno effettuare per certificare le loro merci con l’origine preferenziale. A tal proposito occorre però precisare che le false dichiarazioni di origine preferenziale degli esportatori non precludono alle Autorità doganali unionali l’obbligo di procedere al recupero dei dazi all’importazione non riscossi (della relativa IVA sugli stessi) non potendo gli importatori UE opporre alle dogane il principio del legittimo affidamento in virtù della registrazione REX.
In concreto, i Paesi SPG hanno iniziato la registrazione degli esportatori REX il 1° gennaio 2017 perché il sistema REX dovrà essere operativo in tutti i Paesi beneficiari dal 30 giugno 2020. Nelle more, i Paese beneficiari che hanno iniziato la registrazione, potranno continuare a rilasciare FORM-A su richiesta degli esportatori che non si sono ancora registrati al momento della richiesta del predetto certificato.
IL SISTEMA REX: L’ADOZIONE NEL MONDO
Riporto, qui di seguito, le date di entrata in vigore del sistema REX.
1° gennaio 2017 Angola, Burundi, Buthan, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Comore, Congo, Isole Cook, Gibuti, Etiopia, Micronesia, Guinea equatoriale, Guinea Bissau, India, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia, Mali, Nauru, Nepal, Isole Nieu, Pakistan, Isole salomone, Sierra leone, Somalia, Sud Sudan, Sao Tomè & Principe, Ciad, Togo, Tonga, Timor-Leste, Tuvalu, Yemen, Zambia. (al momento, tra questi Paesi solo alcuni esportatori dell’India hanno perfezionato l’iscrizione nella Banca Dati Rex).
1° gennaio 2018 Afganistan, Armenia, Bolivia, Costa d’Avorio, Eritrea, Gambia, Guinea, Malawi, Mozambico, Myammar, Niger, Ruanda, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Siria, Tanzania.
1° gennaio 2019 Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Cambogia, Haiti, Indonesia, Kirghizistan, Lesotho, Madagascar, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Paraguay, Filippine, Samoa, Senegal, Tagikistan, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam.
In concreto, con l’entrata in vigore del sistema REX, gli esportatori dei Paesi beneficiari SPG, anziché richiedere alle loro autorità competenti il rilascio del certificato FORM A, attesteranno sulle fatture d’esportazione (o altri documenti commerciali) l’origine preferenziale delle loro merci in qualità di: a) “esportatori registrati” se il valore totale della spedizione supera 6.000 euro oppure b) “esportatori non registrati” se il valore totale della spedizione non supera i 6.000 euro. Gli obblighi degli “esportatori registrati” sono praticamente simili a quelli degli “esportatori autorizzati”.
Alla data di applicazione del sistema REX, le procedure per l’immissione in libera pratica nell’UE nel quadro SPG saranno le seguenti (cfr. art. 99 Reg. 2015/2447):
- per ogni spedizione dovrà essere compilata un’attestazione di origine preferenziale distinta;
- l’attestazione di origine sarà valida per dodici mesi dalla data del rilascio;
- l’attestazione di origine potrà riguardare più spedizioni se le merci soddisfano talune condizioni.
Quando un dichiarante unionale chiede il trattamento preferenziale all’importazione nell’ambito SPG, fa riferimento all’attestazione di origine preferenziale nella dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica. Tale riferimento è costituito dalla data di rilascio (formato aaaammgg). Se il valore totale dei prodotti originari spediti supera i 6.000 euro, il dichiarante indica anche il numero di “esportatore registrato”. Prima di dichiarare le merci per l’immissione in libera pratica, il dichiarante accerta, tra l’altro:
- sul sito web pubblico (Europe Commission>Taxation and Customs Union>Database>REX>REX number validation): che l’esportatore sia registrato nel sistema REX, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi i 6.000 euro;
- che l’attestazione di origine sia redatta in conformità dell’allegato 22-07 al Reg. 2015/2247.
Il testo dell’attestazione di origine preferenziale su fattura (redatta in inglese, francese o spagnolo) è il seguente: «The exporter ……………………… [Number of Registered Exporter (2) (3), (4)] of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……………………….. preferential origin (5) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ……………….….. (6)».
La lettura dell’ultima nota chiarisce che: «(6) Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera “P”; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera “W” seguita da una voce del sistema armonizzato (ad esempio “W” 9618. Se del caso, la menzione di cui sopra è sostituita da una delle dichiarazioni seguenti ………………... (n.d.r.: in caso di cumulo). In concreto, si tratta delle stesse lettere già riportate sui certificati FORM-A.»
Con l’entrata in vigore del sistema REX:
a) le Autorità dei Paesi esportatori beneficiari effettuano: n verifiche a richiesta delle Dogane unionali; n controlli periodici di iniziativa sugli esportatori (post audit);
b) le Autorità doganali unionali effettuano controlli a posteriori (a scandaglio e/o in caso di dubbi sull’autenticità delle attestazioni d’origine) ricorrendo alla Cooperazione amministrativa con i Paesi esportatori beneficiari.
IL CASO PARTICOLARE DEL CANADA
A questo punto vi chiederete: ma che cosa c’entra tutta questa esposizione circa l’origine preferenziale delle merci con il Canada? “C’azzecca”, direbbe qualcuno, perché nel frattempo l’UE ha sottoscritto:
- un accordo di partenariato strategico con il Canada il cui testo è allegato alla Decisione (cfr. Decisione UE del Consiglio del 28.10.2016, GUUE L 329 del 3.12.2016);
- un accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada (cfr. Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio del 28 ottobre 2016, GUUE L 11 del 14.1.2017).
Sulla GUUE L89 del 1° aprile 2017 è stato infine pubblicato un avviso riguardante l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato strategico dalla predetta data, nella misura in cui riguarda la competenza di materie dell’Unione. Da ultimo, sulla GUUE L238 del 16.9.2017 è stato pubblicato un avviso concernnente l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 21 settembre 2017, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA), nel rispetto dei punti elencati nel menzionato avviso.
Secondo Maimex, che opera sullo scenario delle spedizioni e degli scambi internazionali fin dagli anni Settanta, l’accordo CETA rappresenta una grande opportunità per le imprese e i professionisti italiani e, per la parte che compete alle aziende, l’abbattimento delle tariffe doganali per gli importatori e gli esportatori italiani. Sul piano della prassi amministrativa l’Agenzia delle Dogane, nell’informare della pubblicazione sulla GUUE del menzionato avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’Accordo di partenariato strategico (SPA), ha altresì comunicato che la Commissione europea ha annunciato la terza novità, costituita dal fatto che il nuovo sistema degli esportatori registrati (REX) è applicabile non solo in ambito SPG ma – nel contesto CETA – anche dagli esportatori comunitari verso il Canada. Conseguentemente, si rende applicabile il “Protocollo di origine” (cfr. pagg. 465 e segg.) per cui gli esportatori unionali verso il Canada dovranno utilizzare il citato sistema REX per l’emissione delle dichiarazioni di origine in forma elettronica. In concreto, le disposizioni concernenti il sistema REX (contenute nel Reg. 2015/2447) prevedono che nel periodo transitorio (dall’1.1.2017 e fino all’entrata in funzione a regime del nuovo sistema), siano applicabili le procedure che si riferiscono agli “esportatori autorizzati” dalle Autorità doganali degli Stati UE (fra cui anche l’utilizzo – ai fini di provare il carattere originario dei prodotti unionali – della dichiarazione su fattura, il cui testo figura nell’allegato 22-09 del citato regolamento, cfr. nota prot. N. 45322/RU del 14.4.2017).
Con successiva nota prot. N. 70072/RU del 15.6.2017, nel confermare che le norme di origine recate dal menzionato Protocollo di origine contenute nell’Accorto CETA alla predetta data non erano ancora entrate in applicazione provvisoria, ha allegato la traduzione in italiano di un documento recante “Linee guida sulle regole di origine entro l’ambito CETA”. Da ultimo, con nota prot. N. 99637/RU del 14.9.2017 l’Agenzia delle Dogane ha dato notizia dell’emanazione di un comunicato ufficiale della Commissione europea, che ha fissato al 21 settembre 2017 la data di avvio dell’applicazione provvisoria dell’Accordo CETA e che le norme di origine recate dal “Protocollo di origine” di cui alle pagg. 465 e segg. del Regolamento, erano applicabili dal predetto 21 settembre 2017. Nello stesso tempo, nel confermare il contenuto delle menzionate note prot. N. 45322 e 70072, ha chiarito che le nuove disposizioni - nell’ambito dei regimi preferenziali con un Paese terzo cui si applica il sistema REX - prevedono che l’attestazione d’origine preferenziale su fattura potrà essere compilata fino al 31.12.2017 da un esportatore non ancora registrato nel sistema REX, a condizione che questi abbia lo status di “esportatore autorizzato”. Al riguardo, l’esportatore autorizzato dovrà preventivamente comunicare all’Ufficio doganale che a suo tempo ha accordato la relativa autorizzazione, apposita comunicazione.
Dal 1° gennaio 2018, gli operatori che intendano effettuare l’esportazione di merci di origine preferenziale verso il Canada – in possesso o meno della qualifica di esportatore autorizzato – dovranno essere già qualificati “esportatori registrati”: tale status si consegue previa presentazione della domanda redatta conformemente al modello di cui all’allegato 22-06 al Reg. UE n. 2015/2447 (cfr. art. 86) cui seguirà - per gli operatori che non hanno la qualifica di esportatore autorizzato - un audit doganale per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 91 del Reg. UE 2015/2447. Con l’ulteriore nota prot. n. 118064/RU del 18.10.2017 l’Agenzia delle Dogane ha trasmesso un nuovo modulo di domanda che gli esportatori UE devono utilizzare per le richieste di registrazione nell’ambito CETA. Poiché sono in corso trattative tra l’UE, l’Australia e la Nuova Zelanda e, in prospettiva, anche con il Giappone, è ragionevole presumere che gli eventuali, futuri accordi di libero scambio comportino l’adesione al sistema REX. Tale sistema potrebbe essere applicato anche al Regno Unito se e quando si realizzerà l’effettiva “Brexit”.
Consiglio pertanto agli esportatori di merci di origine preferenziale verso i paesi con i quali esistono accordi di libero scambio, di richiedere l’autorizzazione alla qualifica di esportatore autorizzato e, nel caso di spedizioni verso il Canada, di esportatore registrato. Con l’occasione, rammento che l’attestazione dell’origine preferenziale sugli EUR.1 e sulle fatture d’esportazione in assenza dei prescritti presupposti, concretizza il reato di falso in atto pubblico.
A questo punto vi chiederete: ma che cosa c’entra tutta questa esposizione circa l’origine preferenziale delle merci con il Canada? “C’azzecca”, direbbe qualcuno, perché nel frattempo l’UE ha sottoscritto:
- un accordo di partenariato strategico con il Canada il cui testo è allegato alla Decisione (cfr. Decisione UE del Consiglio del 28.10.2016, GUUE L 329 del 3.12.2016);
- un accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada (cfr. Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio del 28 ottobre 2016, GUUE L 11 del 14.1.2017).
Sulla GUUE L89 del 1° aprile 2017 è stato infine pubblicato un avviso riguardante l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato strategico dalla predetta data, nella misura in cui riguarda la competenza di materie dell’Unione. Da ultimo, sulla GUUE L238 del 16.9.2017 è stato pubblicato un avviso concernnente l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 21 settembre 2017, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA), nel rispetto dei punti elencati nel menzionato avviso.
Secondo Maimex, che opera sullo scenario delle spedizioni e degli scambi internazionali fin dagli anni Settanta, l’accordo CETA rappresenta una grande opportunità per le imprese e i professionisti italiani e, per la parte che compete alle aziende, l’abbattimento delle tariffe doganali per gli importatori e gli esportatori italiani. Sul piano della prassi amministrativa l’Agenzia delle Dogane, nell’informare della pubblicazione sulla GUUE del menzionato avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’Accordo di partenariato strategico (SPA), ha altresì comunicato che la Commissione europea ha annunciato la terza novità, costituita dal fatto che il nuovo sistema degli esportatori registrati (REX) è applicabile non solo in ambito SPG ma – nel contesto CETA – anche dagli esportatori comunitari verso il Canada. Conseguentemente, si rende applicabile il “Protocollo di origine” (cfr. pagg. 465 e segg.) per cui gli esportatori unionali verso il Canada dovranno utilizzare il citato sistema REX per l’emissione delle dichiarazioni di origine in forma elettronica. In concreto, le disposizioni concernenti il sistema REX (contenute nel Reg. 2015/2447) prevedono che nel periodo transitorio (dall’1.1.2017 e fino all’entrata in funzione a regime del nuovo sistema), siano applicabili le procedure che si riferiscono agli “esportatori autorizzati” dalle Autorità doganali degli Stati UE (fra cui anche l’utilizzo – ai fini di provare il carattere originario dei prodotti unionali – della dichiarazione su fattura, il cui testo figura nell’allegato 22-09 del citato regolamento, cfr. nota prot. N. 45322/RU del 14.4.2017).
Con successiva nota prot. N. 70072/RU del 15.6.2017, nel confermare che le norme di origine recate dal menzionato Protocollo di origine contenute nell’Accorto CETA alla predetta data non erano ancora entrate in applicazione provvisoria, ha allegato la traduzione in italiano di un documento recante “Linee guida sulle regole di origine entro l’ambito CETA”. Da ultimo, con nota prot. N. 99637/RU del 14.9.2017 l’Agenzia delle Dogane ha dato notizia dell’emanazione di un comunicato ufficiale della Commissione europea, che ha fissato al 21 settembre 2017 la data di avvio dell’applicazione provvisoria dell’Accordo CETA e che le norme di origine recate dal “Protocollo di origine” di cui alle pagg. 465 e segg. del Regolamento, erano applicabili dal predetto 21 settembre 2017. Nello stesso tempo, nel confermare il contenuto delle menzionate note prot. N. 45322 e 70072, ha chiarito che le nuove disposizioni - nell’ambito dei regimi preferenziali con un Paese terzo cui si applica il sistema REX - prevedono che l’attestazione d’origine preferenziale su fattura potrà essere compilata fino al 31.12.2017 da un esportatore non ancora registrato nel sistema REX, a condizione che questi abbia lo status di “esportatore autorizzato”. Al riguardo, l’esportatore autorizzato dovrà preventivamente comunicare all’Ufficio doganale che a suo tempo ha accordato la relativa autorizzazione, apposita comunicazione.
Dal 1° gennaio 2018, gli operatori che intendano effettuare l’esportazione di merci di origine preferenziale verso il Canada – in possesso o meno della qualifica di esportatore autorizzato – dovranno essere già qualificati “esportatori registrati”: tale status si consegue previa presentazione della domanda redatta conformemente al modello di cui all’allegato 22-06 al Reg. UE n. 2015/2447 (cfr. art. 86) cui seguirà - per gli operatori che non hanno la qualifica di esportatore autorizzato - un audit doganale per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 91 del Reg. UE 2015/2447. Con l’ulteriore nota prot. n. 118064/RU del 18.10.2017 l’Agenzia delle Dogane ha trasmesso un nuovo modulo di domanda che gli esportatori UE devono utilizzare per le richieste di registrazione nell’ambito CETA. Poiché sono in corso trattative tra l’UE, l’Australia e la Nuova Zelanda e, in prospettiva, anche con il Giappone, è ragionevole presumere che gli eventuali, futuri accordi di libero scambio comportino l’adesione al sistema REX. Tale sistema potrebbe essere applicato anche al Regno Unito se e quando si realizzerà l’effettiva “Brexit”.
Consiglio pertanto agli esportatori di merci di origine preferenziale verso i paesi con i quali esistono accordi di libero scambio, di richiedere l’autorizzazione alla qualifica di esportatore autorizzato e, nel caso di spedizioni verso il Canada, di esportatore registrato. Con l’occasione, rammento che l’attestazione dell’origine preferenziale sugli EUR.1 e sulle fatture d’esportazione in assenza dei prescritti presupposti, concretizza il reato di falso in atto pubblico.
09/09/2015
27/01/2016
10/04/2016